Cassation court dismisses appeals against appellate court acquittal and sentence reduction for property crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the lower appellate court erred in its reasoning regarding the acquittal on charges of burglary and property damage, as well as in the sentencing quantum. The court rejected these claims because the first appeal sought a re-evaluation of evidence, which is not permitted in cassation proceedings, and the second appeal concerned the punitive treatment, which is also inadmissible at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in cassation against acquittals or sentencing reductions are inadmissible if they merely express dissatisfaction with the factual reconstruction or the punitive treatment without identifying specific procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARDIOTA CARMINE nato a TARANTO il 04/06/1966 TARDIOTA MARCO nato a TARANTO il 03/04/1993 TARDIOTA ANTONY nato a TARANTO il 13/03/1996 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha riformato, assolvendo gli imputati dai delitti di furto in abitazione e danneggiamento per non aver commesso il fatto e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Carmine Tardiota, Marco Tardiota e Antony Tardiota, per i reati di lesioni aggravate, minacce, furto in abitazione e danneggiamento e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto voli:o ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio onde pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali prese in considerazione dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato), oltre ad essere caratterizzato da mere doglianze in punto di fatto; - che il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono del vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al quantum di pena irrogato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 6 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co