Cassation court dismisses appeal against aggravated assault conviction, rejecting arguments on work capacity and sentencing leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated personal injuries. The appellant argued that the aggravating circumstance regarding ordinary work activity was flawed and that generic mitigating circumstances should have prevailed. The court rejected these claims, stating that work capacity does not equate to the ability to perform ordinary activities and that the gravity of the violent conduct justified the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 583, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: The concept of ordinary work activity does not strictly require the capacity to attend to one's occupations, allowing aggravating circumstances to apply even when the victim's work incapacity is short; appeals regarding the weight of mitigating circumstances in sentencing are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO DANILO nato a MANDURIA il 28/11/1984 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 8 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Danilo Calò per il reato di lesioni personali aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. e del vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, sono manifestamente infondati poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che in tema di lesioni personali, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 583, comma primo, n. 1 cod. pen., il concetto di "attività lavorativa ordinaria" non coincide necessariamente con quello di "capacità di attendere alle proprie occupazioni", con la conseguenza che ben può ritenersi sussistente la predetta aggravante nell'ipotesi in cui la vittima delle lesioni, pur essendo ritenuta abile al lavoro, rimanga tuttavia impossibilitata per un maggior tempo ad esplicare la sua attività ordinaria ed è, dunque, da ritenersi corretta la valutazione compiuta dai giudici di merito, nonostante l'INPS abbia accertato un'incapacità lavorativa inferiore ai 40 giorni (Sez. 5, n. 11727 del 16/01/2020, P., Rv. 279043); - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione circa il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la Corte afferma come non si rinvengano ulteriori Elementi positivi che giustifichino una valutazione più benevola, in considerazione dell'obiettiva gravità della condotta e delle sofferenze derivate alla persona offesa dalla condotta violenta e ingiustificata dell'imputato (si veda pagina 3 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co