Cassation court dismisses appeal against conviction for possession of counterfeit police insignia, rejecting genericity and law violation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and upheld the lower court's conviction for possessing counterfeit police insignia. The appellant argued for a retrial due to lack of specific findings regarding vehicle ownership and the legal qualification of the conduct. The court rejected these arguments, ruling that the appeal was too generic and that the statutory definition of the crime covers simulated insignia regardless of current official use.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen.; The possession of counterfeit police insignia simulating official authority constitutes a crime even if the specific sign is no longer in active use by the relevant force.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANELE PIERPASQUALE nato a PAOLA il 17/07/1993 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio della non menzione della condanna, la sentenza del Tribunale di Pistoia del 7 marzo 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Pierpasquale Anele per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione al mancato espletamento degli accertamenti circa l'appartenenza dell'autovettura e il titolo in virtù del quale l'imputato ne fosse alla guida, è inammissibile atteso che il corrispondente motivo di appello si presentava già inammissibile sul punto per la sua genericità, di talché non gravava sulla Corte territoriale alcun obbligo di motivazione; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della condotta posta in essere è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che l'art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona l'illecita detenzione di un contrassegno delle Forze dell'Ordine idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso e, nel caso de quo, gli oggetti diversi dalla paletta comunque simulano l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, anche in considerazione della circostanza che questa Corte ha affermato che integra il reato di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen., la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell'attualità dell'uso è richiesto solo per l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, prima parte, cod. pen., mentre l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno (Sez 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951); il motivo, inoltre, si presenta caratterizzato da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.