Sentenza — n. 50339/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HAOUARI MOURAD nato a FIRENZE il 22/04/1997 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante dei futili motivi e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Prato del 5 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Mourad El Haouari per il reato di lesioni personali pluriaggravate e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il reato è estinto, avendo la persona offesa dichiarato in data 24 marzo 2023 di voler rimettere la querela ed avendo l'imputato, in pari data, dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 50339/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 340, comma 4, cod. proc. pen.;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HAOUARI MOURAD nato a FIRENZE il 22/04/1997 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante dei futili motivi e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Prato del 5 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Mourad El Haouari per il reato di lesioni personali pluriaggravate e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il reato è estinto, avendo la persona offesa dichiarato in data 24 marzo 2023 di voler rimettere la querela ed avendo l'imputato, in pari data, dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/1