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Sentenza — n. 50339/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 50339/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 50339/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HAOUARI MOURAD nato a FIRENZE il 22/04/1997 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante dei futili motivi e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Prato del 5 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Mourad El Haouari per il reato di lesioni personali pluriaggravate e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il reato è estinto, avendo la persona offesa dichiarato in data 24 marzo 2023 di voler rimettere la querela ed avendo l'imputato, in pari data, dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 50339/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 340, comma 4, cod. proc. pen.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali riduzione della mercede d'avvocato remissione della pena rinvio del dibattimento spese di difesa spese mediche
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HAOUARI MOURAD nato a FIRENZE il 22/04/1997 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante dei futili motivi e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Prato del 5 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Mourad El Haouari per il reato di lesioni personali pluriaggravate e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il reato è estinto, avendo la persona offesa dichiarato in data 24 marzo 2023 di voler rimettere la querela ed avendo l'imputato, in pari data, dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/1