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Ordinanza — n. 50336/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for fraudulent bankruptcy due to inadmissibility of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50336/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Simone Masala inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's decision to reinstate his conviction for fraudulent bankruptcy, arguing procedural flaws and legal errors regarding asset dissipation. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints and repeated arguments already properly examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, n. 1; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely repeat arguments already adequately examined by the territorial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints repetition of arguments fraudulent bankruptcy conviction court costs and fines legittimazione ad agire frode per liberarsi dal servizio scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA FRANCESCO SIMONE nato a GENOVA il 13/07/1949 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha riformato, dichiarando l'imputato responsabile per il reato ascrittogli, la sentenza del Tribunale di Genova del 29 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva assolto Francesco Simone Masala dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione a quanto emerso dagli atti processuali, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato; - che il secondo motivo, diretto a contestare l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 223, comma 1 e 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942 in punto di dissipazione e distrazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è anche riproduttivo di profili di censura già correttamente vagliati dalla Corte territoriale, la quale, a pagina 1 del provvedimento impugnato, afferma come il carattere dissipativo dell'acquisto dell'autovettura consegue al fatto che la stessa non aveva alcuna attinenza con l'attività di impresa svolta, mentre, la successiva distrazione deriva dal fatto che l'autovettura, acquistata nel marzo 2007 al prezzo di C 58.500, fu venduta all'imputato il 26 agosto 2008 al prezzo di C 33.000; - che il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale affermato che, ad eccezione della sostanziale incensuratezza dell'imputato, di per sé insufficiente, non si ravvisano ragioni che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C