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Ordinanza — n. 50335/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal conviction for corporate crime due to manifestly unfounded grounds and inadmissible prescription plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50335/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Roberto and Paolo Cipriani inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued regarding evidentiary flaws and the correct legal qualification of their conduct, but the court found these claims manifestly unfounded as they lacked logical basis or contradicted the lower court's clear reasoning. Furthermore, the defense's plea of prescription was rejected because the inadmissibility of the appeal prevented the court from examining whether the statute of limitations had expired.

Regesto Legislator

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Art. 377, 378, 380 c.p.p.; The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, and it cannot examine the plea of prescription if the appeal itself is inadmissible.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds inadmissible appeal prescription plea rejection corporate crime liability court costs award spossessamento conseguente al fallimento bancarotta fraudolenta appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 377 c.p.p.
Art. 378 c.p.p.
Art. 380 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
256463); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - Ciaffoni
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIPRIANI ROBERTO nato a AVEZZANO il 18/02/1972 CIPRIANI PAOLO nato a ROMA il 11/11/1968 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore dei ricorrenti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano del 2 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Cipriani e Paolo Cipriani per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 I. fall. e 110 cod. pen. e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo dei ricorsi degli imputati, nella parte in cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione con riguardo al quadro probatorio emerso nel corso del primo grado del giudizio, dolendosi dell'insussistenza della qualifica di amministratori di fatto e di diritto in capo agli stessi e dell'insussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 216 I. fall., è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come il fatto in contestazione, per le modalità di commissione, rendeva evidente la consapevolezza in capo agli imputati dello stato di decozione della società e che essi avevano agito in concerto con coloro che avevano amministrato la fallita e comunque avevano agito in dolosa violazione ai doveri su di essi gravanti in qualità dei custodi dei beni oggetto di distrazione, che già avevano costituito oggetto di pignoramento; si veda pagg. 3-4 del provvedimento impugnato); - che l'unico motivo dei ricorsi degli imputati, nella parte in cui i ricorrenti denunziano violazione di legge ed in particolare l'errata qualificazione giuridica del reato, ritenendo la condotta ascrivibile nella fattispecie di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, non potendosi configurare, nel caso di specie, l'ipotesi di reato di cui al menzionato art. 388, comma 2, cod. pen. in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società dei beni mobili oggetto di distrazione e del concorso degli imputati nell'attività distrattiva posta in essere da coloro che amministravano la società, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, mentre nel resto il motivo appare volto a sollevare censure di merito dirette a sostenere la insussistenza della prova dei fatti per come ricostruiti; - rilevato che l'eccezione di prescrizione sollevata dal difensore dei ricorrenti nella memoria fatta pervenire a questa Corte di cassazione è inammissibile, atteso che, stante l'inammissibilità dei ricorsi, non rileva la prescrizione dei reati • eventualmente maturata dopo la sentenza di appello, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de