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Ordinanza — n. 50334/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as late, rejecting retroactive application of Cartabia reform for 2020 deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50334/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed five days after the statutory 15-day deadline expired. The appellant argued that the Cartabia reform should retroactively extend this deadline due to her absence during the proceedings. The court rejected this claim, ruling that the new extension rule does not apply to appeals lodged in 2020.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 585-bis c.p.p.: The extension of the appeal period for absent defendants introduced by the Cartabia reform is not retroactively applicable to appeals filed prior to its entry into force.

Parole chiave

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statute of limitations Cartabia reform procedural deadline retroactive application appeal inadmissibility criminal procedure code absence of defendant falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputata — poiché il termine di giorni 15 per la proposizione dell'impugnazione, ex art. 585, comma 1, lett.
Art. 585-bis c.p.p.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputata — poiché il termine di giorni 15 per la proposizione dell'impugnazione, ex art. 585, comma 1, lett.
art. 585-bis cod. proc. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputata — poiché il termine di giorni 15 per la proposizione dell'impugnazione, ex art. 585, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE LUANA nato a ROMA il 31/03/1972 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputata — poiché il termine di giorni 15 per la proposizione dell'impugnazione, ex art. 585, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen. scadeva in data 5 marzo 2020, essendo stata la sentenza motivata e pubblicata in udienza, e l'appello risulta, invece, depositato in data 10 marzo 2020, cinque giorni dopo la scadenza del termine — disponendo l'esecuzione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 18 febbraio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Luana Vallone per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e, escluse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputata, con cui si duole della violazione di legge in relazione all'art. 585-bis cod. proc. pen. in quanto, alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia, essendo stata l'imputata assente nel corso del procedimento, dovevano essere aggiunti ulteriori 15 giorni per la proposizione dell'atto di appello, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa, posto che la proroga di 15 giorni, introdotta con la Riforma Cartabia in caso di assenza dell'imputato, non è applicabile all'atto di appello proposto nel 2020; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, ccirruna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec