Ordinanza — n. 50331/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI NELLA nato a PESCARA il 06/11/1973 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 30 marzo 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Nella Spinelli per i reati di evasione e di false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale e, ritenuto il vincolo della continuazione e la contestata recidiva reiterata e specifica, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la rideterminazione dell'aumento della pena per la continuazione, ritenendo l'aumento operato in primo grado come eccessivo, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che i numerosi precedenti penali dell'imputata non consentono la concessione delle invocate attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 50331/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che i numerosi precedenti penali dell'imputata non consentono la concessione delle invocate attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI NELLA nato a PESCARA il 06/11/1973 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 30 marzo 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Nella Spinelli per i reati di evasione e di false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale e, ritenuto il vincolo della continuazione e la contestata recidiva reiterata e specifica, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la rideterminazione dell'aumento della pena per la continuazione, ritenendo l'aumento operato in primo grado come eccessivo, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che i numerosi precedenti penali dell'imputata non consentono la concessione delle invocate attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec