Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50329/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it relies on a fact excluded by the second instance court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50329/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly applied Article 49 of the Criminal Code regarding the false declaration of identity. The court rejected this because the appeal relied on a factual circumstance explicitly excluded by the second-instance judgment, which cannot be re-evaluated at the cassation level.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on a fact excluded by the court of second instance and is therefore not susceptible of re-evaluation in this stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal second instance fact cassation review false declaration court costs falsa dichiarazione della parte messa in circolazione di monete false false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
artt. 4 legge 110/1975
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANIELLO ANIELLO nato a SARNO il 10/01/1981 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli del 5 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Aniello Cangianielio per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui agli artt. 4 legge 110/1975 e 495 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla falsa applicazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto poggia su una circostanza di fatto esclusa dal giudice di secondo grado (si veda pag. 3 della motivazione del provvedimento impugnato in cui la Corte di Appello esclude la circostanza secondo la quale la Polizia Giudiziaria non sia stata ingannata dalla falsa dichiarazione resa dall'imputato) e che non è suscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis