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Ordinanza — n. 50231/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because admissibility requirements were not met and facts were not properly challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of illegal possession, but the court ruled that the first ground improperly contradicted the factual assessment already made by the trial judges. Furthermore, the second ground was rejected because it partially analyzed the seized items rather than contesting the single, unified act of detention as correctly established by the first-instance court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds contradict the factual findings of the trial court or if they only partially address the contested facts without challenging the unified legal characterization of the detention.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality jurisdiction contradiction of facts unified detention act partial analysis rejection court costs fine Cassation procedure dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE ANTONIETTA nato a ROMA il 11/02/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonietta Fiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contrasta il giudizio di responsabilità che di contro trova adeguato e logico supporto nelle considerazioni spese rese dai giudici del merito, nel valutare, con puntualità, le emergenze acquisite dirette a disvelare la finalizzazione illecita della sostanza detenuta dalla Fiore mentre il secondo motivo, in modo affatto conferente, considera partitamente la sostanza rinvenuta sulla persona della ricorrente, quando di contro contestazione e giudizio sono state riferite ad un fatto di detenzione unitario e indistinto ( considerando quale ragione di una unica detenzione le due disponibilità illecite riferite alla ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.