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Ordinanza — n. 50230/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive and manifestly unfounded arguments regarding illegal detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. The appellant's censure was deemed manifestly unfounded and insufficient to challenge the accurate factual findings regarding the joint conduct attributed to her in the illegal detention case. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the arguments are repetitive and manifestly unfounded, having been already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments manifestly unfounded illegal detention joint conduct procedural costs Cassation appeal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCELOQUE PERELOQUE SILVANA nato a CATANZARO il 06/10/1974 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvana Vecceloque Pereloque avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ribadendo censure all'evidenza manifestamente infondate perché del tutto inadeguate a scalfire la puntuale e lineare lettura delle emergenze acquisite, resa in modo conforme dai giudici del merito nel delineare i tratti costitutivi della condotta concorsuale ascritta alla ricorrente rispetto alla detenzione illecita contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.