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Ordinanza — n. 50228/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic terms; court found specific legal reasoning in original judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic and non-specific nature regarding the contested detention. The appellant argued for a judgment of responsibility, but the lower court had already provided specific legal reasoning based on a logical evaluation of the evidence. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is formulated in generic terms and lacks specific reference to the factual and legal aspects of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic terms specific reference Code of Criminal Procedure judgment of responsibility imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE FABIO nato a ROMA il 29/08/1978 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Vitale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini generici e del tutto aspecifici rispetto al portato della sentenza impugnata contrasta il giudizio di responsabilità che, di contro, con specifico riguardo alla finalizzazione illecita della detenzione contestata, appare fondato su corrette considerazioni giuridiche rese all'esito di una puntuale e non manifestamente illogica valutazione del compendio probatorio acquisito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.