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Ordinanza — n. 50227/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new recidiva claim violates finality and other grounds lack merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant attempted to introduce a new claim regarding recidiva, which was not raised during the appellate proceedings, while other arguments were deemed unsupported by the lower court's reasoning. The court ruled that new grounds cannot be raised in a finality review unless they contradict the established facts or law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: The finality principle prohibits raising new grounds for appeal in a cassation proceeding that were not presented in the lower instance, except where they contradict the established facts or law.

Parole chiave

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finality principle recidiva claim cassation review new grounds appeal procedural inadmissibility recidiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIUMARA ALESSIO nato a ROMA il 19/01/1988 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Fiumara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, inerente al riconoscimento della recidiva, risulta estraneo al devoluto con l'appello e non può essere prospettato per la prima volta in sede di legittimità mentre gli altri due, afferenti al giudizio di equivalenza tra le generiche e la recidiva, specifica e infraquinquennale, contestata e ritenuta nonche alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato, non si confrontano con la sentenza impugnata che su tali punti, di contro, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.