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Ordinanza — n. 50226/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court already properly addressed non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the substantive issues were already fully examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the application of Article 131-bis of the Penal Code, arguing against the exclusion of criminal liability based on the specific conduct and intent. The court ruled that the lower court's reasoning regarding these factors was legally sound and thus the appeal raised no new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment has already adequately addressed and rejected the same substantive arguments with correct legal reasoning, rendering the appeal's merits review extraneous to reviewable defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 616 c.p.p. Article 131-bis c.p. non-punishment grounds repeated arguments lower court reasoning Cassation review circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI PAOLO nato a ROMA il 25/05/1999 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Ricci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'art 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni della condotta e sulla intensità del dolo ( implicitamente desumibile dalla ritenuta non occasionalità della condotta) quali fattori ritenuti ostativi alla causa di non punibilità in questione, così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.