Criminal appeal dismissed for genericity and failure to address specific facts regarding illegal cultivation and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its extreme generality and lack of specific comparison with the lower court's decision. The appellant challenged findings on illegal cultivation, joint liability, recidivism, and the exclusion of generic mitigating circumstances, which the appellate court had already thoroughly examined. The Supreme Court ruled that these issues were adequately addressed with correct legal arguments and factual reconstruction, making the lower court's judgment unassailable in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to address the factual and legal points already decided by the court of first instance, rendering the lower judgment unassailable.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNGRI SALVATORE nato a VIBO VALENTIA il 24/12/1964 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore! Zungrì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema genericità e senza un puntuale confronto con il portato della decisione gravata, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica ricostruzione del fatto e di una attenta valutazione del compendio probatorio acquisito, coerentemente apprezzato nell'ottica della ritenuta responsabilità, anche nei suoi estremi soggettivi, del ricorrente per la riscontrata attività di c:oltivazione e detenzione illecite in concorso contestata allo stesso, nonché per la conferma della ritenuta recidiva e per la corretta esclusione delle attenuanti generiche, il tutto con argomentazioni non suscettibili di essere attinte in questa sede così da rendere il relativo giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023