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Ordinanza — n. 50223/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal converted from appeal against first instance judgment due to insufficient reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the appellant's appeal against the first-instance judgment into a formal appeal for trial. The defense argued that the lower court's reasoning regarding recidivism was inadequate and contradictory to the recognized mitigating circumstances. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal of Catania for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.r.; Art. 569, comma 3 c.p.r.: When a first-instance judgment is attacked on grounds of insufficient or contradictory reasoning, the immediate appeal is converted into a full appeal to be tried by the appellate court.

Parole chiave

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insufficient reasoning recidivism assessment mitigating circumstances conversion of appeal procedural defect pericolo di reiterazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.r.
Art. 569, comma 3 c.p.r.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRAMO ANTONIO nato a PATERNO' il 04/09/1987 avverso la sentenza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Abramo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che con il ricorso la difesa ha contestato li giudizio reso dal Tribunale in ordine alla ritenuta recidiva, contrastando la motivazione resa sul punto, ritenuta inadeguata e comunque contraddittoria rispetto a quanto considerato in relazione alle riconosciute attenuanti atipiche; considerato che il tenore delle doglianze espresse portano questa Corte ha ricondurre i motivi prospettati all'egida del vizio di motivazione ex art 606, comma i, lettera e) del codice di rito e che in coerenza il ricorso immediato proposto avverso la sentenza di primo grado va convertito in appello ai sensi dell'art 569 comma 3 dello stesso codice

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone tramettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio. Così deciso il 4 dicembre 2023.