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Ordinanza — n. 50219/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to duplicate review of already decided legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Omid Goodarzi inadmissible. The court found that the arguments raised were already adequately examined and rejected with correct legal reasoning by both the first instance and appellate courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises issues of criticism already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal duplicate review criminal procedure code already decided issues procedural economy legittimità della carcerazione preventiva ritiro della querela penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOODARZI OMID nato a CATANIA il 22/02/1995 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 t letto il ricorso proposto nell'interesse di Omid Goodarzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal primo giudice e validati da quello di appello alla luce di una lineare e puntuale valutazione delle emergenze l!n fatto, coerentemente apprezzate nell'ottica della ritenuta detenzione illecita contestata al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono sia l'indifferenza della prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, sia le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 'Pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.