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Ordinanza — n. 50217/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances regarding sentencing and generic denial do not match the appealed judgment's content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Matosha Klodian inadmissible because the alleged errors regarding the denial of generics and the punitive measure did not correspond to the actual content of the appealed judgment. The lower court's decision on these points was deemed sufficiently motivated and free from logical flaws, rendering it unchallengeable at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible when the grievances raised do not correspond to the content of the appealed judgment, which must be sufficiently motivated and free from logical flaws to be unchallengeable.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of correspondence sufficient motivation logical flaws cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATOSHA KLODIAN nato il 10/11/1993 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Matosha Klodian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, inerenti alla mancata concessione delle generiche e alla misura del trattamento punitivo non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata, che su tali punti si rivela sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.