Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible for contesting confiscation without concrete evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the arguments lacked the specific factual detail required in a legality proceeding. The appellant challenged a confiscation order based on alleged disproportionality between unproven income availability and the utility of seized assets, but failed to provide concrete descriptions of financial resources or prove temporal distortions between illicit acts and asset acquisition. Consequently, the court ruled that the complaints were too generic to be examined under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 240 bis cp; Art. 85 bis Tus; Art. 444 e ss cpp: Appeals in legality proceedings must be specific and substantiated; generic complaints lacking concrete evidence of disproportionality or temporal distortion are inadmissible.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSASEO CESARIO (CUI 03HUFOC) nato a BRINDISI il 07/04/1989 avverso la sentenza del 03/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMlNARE di PISTOIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cesario Passaseo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le cesure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto contestano il giudizio reso sulla confisca disposta ai sensi degli artt 240 bis cp e 85 bis Tus all'esito di giudizio definito ai sensi dell'ad 444 e ss cpp malgrado la sentenza risulti più che adeguatamente motivata in relazione alla ritenuta sproporzione tra disponibilità reddituali ( non comprovate) dell'imputato e utilità ablate mentre le doglianze prospettate dal ricorso si connotano per la genericità del relativo assunto ( quanto alla congruenza temporale perché neppure si adduce né tantomento si comprova la distonia temporale tra condotte illecite a giudizio e momenti di acuisizione delle utilità confiscate mentre le disponibilità reddituali del ricorrente non vengono neppure descritte, nella loro concretezza, dall'impugnazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2