Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50214/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding non-punishment verification under Art. 129 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of motivation concerning the verification of non-punishment grounds under Article 129 of the Penal Code. The appellant argued for a review of potential non-punishment causes, but the appellate court had not substantively examined this issue, relying instead on the established liability judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet procedural requirements for re-examination, leading to its dismissal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific motivation regarding the verification of statutory non-punishment grounds when the underlying judgment of liability remains uncontested.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation non-punishment grounds procedural inadmissibility Article 129 Penal Code Article 616 Code of Criminal Procedure punibilità riesame dell'entità pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ABDEDDAIM OMAR nato il 24/08/1987 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Omar Ben Abdeddaim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché adduce un difetto integrale di motivazione quanto alla mancata verifica della possibile sussistenza di eventuali causa di non punibilità ex art 129 cp in termini di assoluta genericità e trascurando che nel caso l'appello non metteva in discussione il giudizio di responsabilità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.