Cassation court dismisses appeal as issues were already properly decided by lower court on criminal liability grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested legal issues had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Salerno. The lower court correctly determined that the defendant's conduct lacked the necessary characteristics for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, specifically regarding the objectivity of the act and the intensity of intent. Consequently, the cassation court found no grounds for re-evaluation and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when the lower court has already properly addressed the merits of the case, particularly regarding the exclusion of criminal liability based on the specific nature of the conduct and the degree of intent, rendering the cassation review extraneous to correctable defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO LUIGI nato a NAPOLI il 14/11/1986 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; y letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Di Domenico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'ad 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni oggettive della condotta e sulla intensità del dolo ( alla luce della non occasionalità dell'agire) quali fattori ritenuti ostativi alla causa di non punibilità in questione, così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell'a Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.