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Ordinanza — n. 50211/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because merits arguments were already fully examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50211/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly assess specific elements of criminal intent regarding tax evasion. The court rejected this, ruling that the appellant's arguments merely repeated points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 54 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits already examined repetitive arguments Cassation procedure criminal intent evasion aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 54 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO MAURIZIO EMANUEL nato a CALTANISSETTA il 03/01/1990 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Emanuel Santoro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura- inerenti alla rivendicata applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 54 cod. pen e in ordine al dolo dell'evasione contestata- , già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale, logica e non travisata lettura delle emergenze processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.