Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual mischaracterizations of trial evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant contested a conviction for a specific crime but failed to identify concrete mischaracterizations of the evidence or logical inconsistencies in the lower court's factual reconstruction. The court ruled that the appeal relied on an alternative reading of evidence outside the scope of legitimate cassation review, thereby upholding the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 336 c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and lack specific identification of factual mischaracterizations or logical incongruences in the lower court's reconstruction of the case.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA MARIA AURORA nato. a CESENA il 16/02/1998 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Aurora Campanella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, affetti da marcata genericità e privi di specificità' rispetto al portato della sentenza impugnata, si fondano su una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito mentre la ricostruzione della vicenda a giudizio resa dal provvedimento gravato, immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze probatorie, dà adeguato e corretto riscontro dei tratti costitutivi del reato di cui all'art 336 cp contestato alla ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.