Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating facts already judged by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had already assessed the defendant's criminal responsibility, the intensity of intent under Article 131 bis of the Penal Code, and the inapplicability of a specific mitigating circumstance. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIARINO AMBROGIO nato a PIAZZA ARMERINA il 05/06/1997 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ambrogio Tagliarino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una coerente e puntuale valutazione del compendio probatorio e della situazione in fatto riscontrata, diretta a disvelare la responsabilità dell'imputato per l'evasione contestata anche con riguardo all'elemento soggettivo ( si veda pag. 1, penultimo e ultimo capoverso), l'inconciliabilità del fatto con la causa di non punibilità di cui all'ad 131. bis cp ( per la ritenuta intensità del dolo argomentata alla pagina 2, terzo e quarto capoverso), la non applicabilità dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod. pen ( giustificata con puntuali argomentazioni spese sempre alla pagina 2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023