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Ordinanza — n. 50208/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding generic sentence and conditional suspension denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Amato inadmissible due to insufficient specificity in the grounds raised. The appellant challenged the lower court's refusal to grant a generic sentence and conditional suspension of the penalty, arguing a lack of motivation. The court ruled that the appealed judgment adequately examined these defenses with sufficient reasoning, rendering the merits review non-censurable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and grounded in the contested judgment; generic criticisms without precise comparison to the reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity generic sentence conditional suspension inadmissible appeal Cassation procedure motivi di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GIUSEPPE nato a TARANTO il 12/03/1996 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Amato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, afferenti alla mancata concessione delle generiche e della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la dovuta specificità con la sentenza impugnata che su tali punti appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere, in ogni caso, il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.