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Ordinanza — n. 50206/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments inadequately challenge the lower court's factual findings on illegal detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the cited errors did not sufficiently undermine the lower court's reasoning. The appellant argued the detention was illegal, but the court found the first-instance judgment was based on solid factual evaluations free from obvious inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the grounds for challenge do not adequately attack the logical consistency of the lower court's motivation, which remains protected from substantive review when based on non-conjectural evaluations.

Parole chiave

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inadmissible appeal logical consistency motivation review illegal detention procedural costs Cassation jurisdiction substantive review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI CARRI RAFFAELE nato a MILANO il 17/09/1963 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Delli Carri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate , dirette a contrastare la tenuta logica della motivazione spesa in sentenza a sostegno della natura illecita della detenzione contestata, attingono inadeguatamente la decisione gravata che di contro appare fondata su una valutazione tutt'altro che congetturale e comunque priva di manifeste incongruenze, tale da portare il relativi giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.