Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address factual arguments and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Maurizio and Luigi Ferrara inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found that the appellant contesting the resistance charge failed to engage with the factual and legal arguments presented in the lower court's decision regarding the timing of the conduct. Furthermore, the claim that the lower court failed to recognize generic elements was refuted by the logical and adequate reasoning provided in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the merit evaluation was not subject to review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the appellant fails to confront the factual and legal arguments of the lower court or when the lower court's reasoning adequately supersedes the alleged errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRARA MAURIZIO nato a NAPOLI il 18/10/1993 FERRARA LUIGI nato a NAPOLI il 15/05/1988 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Maurizio Ferrara e Luigi Ferrara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello proposto nell'interesse di Maurizio Ferrara contesta la configurabilità della resistenza ( sotto il versante della realizzazione della condotta contestata dopo l'avvenuto compimento dell'atto d'ufficio da parte dei soggetti qualificati) senza confrontarsi con le argomentazioni in fatto e diritto messe in luce dalla sentenza gravata ( pag 2, capoversi IV e V) mentre la doglianza mossa da entrambi i ricorrenti in relazione al mancato riconoscimento delle generiche appare smentita e superata dalle motivazioni adottate sul punto dalla sentenza impugnata, adeguate e logiche, tali da rendere non censurabile in questa sede la relativa valutazione di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023