Criminal appeal dismissed as inadmissible for introducing new facts and contesting well-motivated sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto De Lido inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal introduced a new factual theme regarding alleged alcohol dependence that was not previously raised or supported by procedural urgency. Furthermore, the court found the appellant's challenge to the general mitigating circumstances unfounded because the lower court's reasoning was sufficient and logical. Consequently, the judgment was upheld as non-censurable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it introduces new factual themes not previously raised without procedural urgency or contests a lower court's well-motivated decision on sentencing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LIDO ROBERTO nato a BARI il 07/08/1967 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto De Lido avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso introduce un tema in fatto, la asserita alcol-dipendenza del ricorrente che, in disparte il profilo della relativa conferenza, non risulta prospettato in precedenza e appare solo affermato e non altrimenti supportato da emergenze processuali e, per latro verso, contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto ( si veda il punto XII), così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.