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Ordinanza — n. 50202/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest incongruence regarding mitigating circumstances. The court found no error in the first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of manifest incongruence between the appealed decision and the first-instance ruling. The appellant argued against the recognition of atypical mitigating circumstances, yet the court noted these were already granted in the first degree, albeit balanced against recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the contested decision does not manifestly contradict the first-instance judgment on the recognition of mitigating circumstances already granted in the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest incongruence atypical mitigating circumstances recidivism balancing Court of Cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARANGIO SERGIO nato a SIRACUSA il 23/01/1992 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Arangio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di manifesta inconferenza contrasta la decisione gravata in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche quando di contro le stesse risultano concesse al ricorrente sin dal primo grado di giudizio, seppure bilanciate in termini di equivalenza con la ritenuta recidiva ( con giudizio, quest'ultimo, non immediatamente attinto dalle censure esposte dal ricorso e comunque estraneo a vizi rilevabili in questa sede perché corretto giuridicamente, oltre che argomentato in modo puntuale e logico); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.