Ordinanza — n. 50199/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINI SIMONE nato a CESENA il 05/09/1975 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Bettini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo non si confronta con il complessivo dato probatorio acquisito nel corso del processo, che da conto senza incertezza della violenza fisica e verbale che ebbe a sostenere la condotta contestata anche nella veste giuridica messa in evidenza dalla Corte del merito mentre il secondo è, a tacer d'altro, smentito dai contenuti inequivoci della querela resa dalla persona offesa il 3 marzo 2016 rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50199/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINI SIMONE nato a CESENA il 05/09/1975 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Bettini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo non si confronta con il complessivo dato probatorio acquisito nel corso del processo, che da conto senza incertezza della violenza fisica e verbale che ebbe a sostenere la condotta contestata anche nella veste giuridica messa in evidenza dalla Corte del merito mentre il secondo è, a tacer d'altro, smentito dai contenuti inequivoci della querela resa dalla persona offesa il 3 marzo 2016 rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.