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Ordinanza — n. 50198/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments contradicting the conviction for recidivism are internally inconsistent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Lipari inadmissible because the sole ground raised regarding the reasoning on recidivism was immediately refuted by the appellant's own arguments. The court found the lower court's decision supported by adequate indications and a logical examination of the defense's submissions, rendering the judgment unchallengeable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground raised is immediately contradicted by the appellant's own arguments, rendering the judgment unchallengeable.

Parole chiave

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recidivism conviction inadmissible appeal internal contradiction Corte di Cassazione procedural costs judicial review logical consistency recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI PIETRO nato a ERICE il 07/11/1983 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Lipari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, inerente alla motivazione spesa nel confermare la recidiva, è immediatamente smentito dal portato delle argomentazioni spese sul punto, risultando la sentenza gravata sorretta da indicazioni adeguate e non illogiche, frutto di una puntuale esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.