Ordinanza — n. 50197/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO PIETRO nato a CANICATTI' il 11/03/1984 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Mancuso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termoini del tutto generici e aspecifici si contestano i tratti costituitivi e in particolare il dolo dell'evasione contestata al ricorrente quando per contro la lettura del provvedimento impugnato dà conto di una puntuale, coerente e giuridicamente corretta lettura del dato probatorio acquisito diretto a disvelare, senza incertezze, la responsabilità dell'imputato, anche con riguardo all'elemento soggettivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO PIETRO nato a CANICATTI' il 11/03/1984 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Mancuso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termoini del tutto generici e aspecifici si contestano i tratti costituitivi e in particolare il dolo dell'evasione contestata al ricorrente quando per contro la lettura del provvedimento impugnato dà conto di una puntuale, coerente e giuridicamente corretta lettura del dato probatorio acquisito diretto a disvelare, senza incertezze, la responsabilità dell'imputato, anche con riguardo all'elemento soggettivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.