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Ordinanza — n. 50197/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50197/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO PIETRO nato a CANICATTI' il 11/03/1984 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Mancuso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termoini del tutto generici e aspecifici si contestano i tratti costituitivi e in particolare il dolo dell'evasione contestata al ricorrente quando per contro la lettura del provvedimento impugnato dà conto di una puntuale, coerente e giuridicamente corretta lettura del dato probatorio acquisito diretto a disvelare, senza incertezze, la responsabilità dell'imputato, anche con riguardo all'elemento soggettivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Parole chiave

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complicità in sottrazione d'imposta elusione fiscale frode fiscale omissione del contribuente evasione all'obbligo di contribuzione sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO PIETRO nato a CANICATTI' il 11/03/1984 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Mancuso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termoini del tutto generici e aspecifici si contestano i tratti costituitivi e in particolare il dolo dell'evasione contestata al ricorrente quando per contro la lettura del provvedimento impugnato dà conto di una puntuale, coerente e giuridicamente corretta lettura del dato probatorio acquisito diretto a disvelare, senza incertezze, la responsabilità dell'imputato, anche con riguardo all'elemento soggettivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.