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Ordinanza — n. 50196/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding generic sentencing criteria under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeal by Croc Giuseppe and Principe Desirèe inadmissible de plano. The applicants argued that the lower court's sentencing lacked proper motivation regarding generic criteria, but the Court held that Article 448 of the Code of Criminal Procedure limits admissibility to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected because the alleged defects did not constitute a 'difference of content' or an illegal penalty as defined by Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p. — Appeals against sentencing applications are inadmissible if they concern only generic sentencing criteria or lack of motivation, unless they demonstrate a specific difference between the request and the decision or an illegal penalty.

Parole chiave

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inadmissibility de plano generic sentencing criteria Art. 448 c.p.p. sentencing motivation Cassation appeal limits attenuazione della pena motivi di cassazione revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
33040 del 2015 (3azouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (3azouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CROCE GIUSEPPE nato a MANFREDONIA il 07/03/1993 PRENCIPE DESIREE nato a MANFREDONIA il 17/12/1997 avverso la sentenza del 16/05/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di CROCE Giuseppe e PRENCIPE Desirèe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione inerente alla mancata applicazione delle generiche e ai criteri seguiti nella determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non attengono a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè riguardano vizi afferenti alla volontà espressa dall'imputato, né, infine, riguardano l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (3azouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 dicembre