Cassation court dismisses appeal as generic complaints are inadmissible given prior convictions and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic and unfounded complaints regarding the lower court's sentencing. The appellant argued for non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code, but the court noted the appellant's history of two prior evasions and a personality inclined to offend. Consequently, the court upheld the conviction, rejected the omission of recidivism, and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Generic complaints regarding sentencing are inadmissible when the lower court's reasoning is logical, considering the defendant's prior convictions and recidivism.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUCCI VINCENZO nato a PALERMO il 04/10/1952 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADIDUSA; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza della responsabilità per il reato in esame non essendo stato rinvenuto il ricorrente presso il suo domicilio; quanto al diniego di dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. peli. congruamente la Corte ha richiamato i numerosi precedenti, comprensivi di due condanne per il reato di evasione, ostativi a formulare un giudizio sulla personalità compatibile con la particolare tenuità del fatto, emergendone una personalità incline a delinquere; i numerosi e diversi precedenti penali e la manifesta insofferenza al rispetto delle prescrizioni impostegli con le ricadute reiterate nell'illecito, hanno giustificato, senza cadute logiche, l'omessa esclusione della recidiva, nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed il congruo trattamento sanzionatorio (pagg 3-4-5-6 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i