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Ordinanza — n. 50194/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses two appeals as generic and untimely, rejecting claims of procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared two separate appeals filed by the appellant inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first appeal was rejected for containing only generic assertions without specific legal grounds, while the second was deemed untimely and substantively unfounded. Consequently, the lower court's judgment regarding the contested resistance and sanctions was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and timely; generic assertions or late filings fail to meet admissibility requirements, leaving the lower court's factual and legal evaluation intact.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic assertions untimely filing procedural defect court costs adeguamento della pena reiterazione di reati penali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mucci Gabriele, nato a Andria il 09.11.1967 avverso la sentenza del 15/12/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricors1; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che avverso la sentenza descritta in epigrafe sono stati interposti, con la medesima difesa tecnica, due autonomi ricorsi, uno risalente al 13 febbraio 2023 e 'altro depositato il 3 marzo 2023; Rilevato che il primo ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza del vizio in tema di responsabilità, comunque travolte dalla puntuale e corretta valutazione resa sui tratti costitutivi della resistenza contestata da parte della Corte di appello (pagg. 2-3 del provvedimento impugnato);

Rilevato che il secondo ricorso è inammissibile perché tardivo e che lo stesso non può essere valorizzato quale momento di espressione di motivi aggiunti (che andavano depositati presso questa Corte e non presso la cancelleria del giudice a quo) e che comunque la doglianza prospettata, diretta a contestare il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata, risultando la sentenza impugnata anche in parte qua sorretta da una puntuale e logica motivazione che rende la relatìuva valutazione dì merito non censurabile ìn questa sede Rilevato, pertanto, che ricorse deve:tessere dichiaratisi inammissibilé, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile l ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso