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Ordinanza — n. 50193/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic criticisms of evidence and alternative source evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Caputo Giuseppe inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for resisting control under Article 337 of the Penal Code, arguing generic grounds regarding the evaluation of evidence sources. The court rejected these arguments as insufficient because they merely offered alternative assessments of the evidence rather than addressing specific legal errors, noting that the lower court had already fully integrated the appellant's dangerousness to public safety and qualified individuals.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists of generic criticisms aimed at an alternative evaluation of evidence sources regarding criminal liability, as the court's reasoning on dangerousness is already fully integrated and sufficient.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic criticisms evidence evaluation resisting control dangerousness assessment Cassazione ordinanza penal liability minaccia per la sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Caputo Giuseppe, nato a Cerignola il 24.04.1954 avverso la sentenza del 22/11/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa / OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e volte ad una alternativa valutazione delle fonti probatorie con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente che risulta pienamente integrata alla luce delle argomentazioni svolte dalla sentenza gravata con le quali è stata valorizzato la pericolosità ( per l'incolumità pubblica e per quella dei soggetti qualificati) della condotta messa in atto dal ricorrente per sottrarsi all'attività di controllo degli operanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1