Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific legal grounds for overturning criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Matteo Rizzato's appeal against the Venice Court of Appeal's criminal conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of the sentencing based on the facts, but the court found his arguments to be generic and lacking in specific legal substance. Consequently, the appeal was rejected, and Rizzato was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on generic criticisms and a request for alternative assessment of procedural findings is inadmissible if the lower court's reasoning demonstrates logical coherence and exhaustive examination of the facts.
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rizzato Matteo, nato a Este il 28.06.1990 avverso la sentenza del 30/01/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e volte ad una alternativa valutazione delle risultanze processuali con riferimento al trattamento sanzionatorio poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni della Corte d'Appello di Venezia sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina del comportamento tenuto dall'imputato dopo la commissione del reato, della modalità particolarmente aggressiva della condotta del ricorrente nonché dei plurimi precedenti penali di cui l'imputato risulta gravato (pagg. 3-4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04