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Ordinanza — n. 50190/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50190/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Rosaria Festa inadmissible and ordered her to pay court costs. The court ruled that the first ground was merely a repetition of arguments already rejected by the lower court on valid legal grounds, while the second ground regarding non-prosecution was not raised in the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected because it failed to present new facts or legal issues suitable for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals to the Supreme Court on matters of legality are inadmissible if they merely reproduce arguments already decided by the lower court or if they raise issues not raised in the appellate instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments procedural error legality review non-prosecution defense esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 54 cod. pen
art 131 bis cod. pen
2-3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, avente ad oggetto il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Festa Rosaria, nata a Messina il 12.04.1974 avverso la sentenza del 26/05/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto il primo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla responsabilità per il reato contestato che alla insussistenza della scriminante ex art. 54 cod. pen. (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, avente ad oggetto il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. non era stato dedotto in appello e trova comunque supporto su valutazioni in fatto estranee ai compiti devoluti a questa Corte.

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i