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Ordinanza — n. 50189/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50189/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Raja Houssam, nato a Rivoli il 07.07.2000 avverso la sentenza del 09/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. valorizzando sia la gravità dell'illecito che le modalità dell'allontanamento (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), ritenute ostative a formulare un giudizio di particolare tenuità del fatto secondo valutazioni di merito che , così argomentate, non sono sindacabili in sede di legittimità Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 50189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. valorizzando sia la gravità dell'illecito che le modalità dell'allontanamento (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), ritenute ostative a formulare un giudizio di particolare tenuità del fatto secondo valutazioni di merito che , così argomentate, non sono sindacabili in sede di legittimità Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Raja Houssam, nato a Rivoli il 07.07.2000 avverso la sentenza del 09/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. valorizzando sia la gravità dell'illecito che le modalità dell'allontanamento (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), ritenute ostative a formulare un giudizio di particolare tenuità del fatto secondo valutazioni di merito che , così argomentate, non sono sindacabili in sede di legittimità Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1