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Ordinanza — n. 50188/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criticisms lack foundation and contradict proven facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bruzzese Alfonso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code with generic criticisms. The court rejected these arguments because the appealed judgment's conclusions were logically supported by a thorough examination of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds consist of generic criticisms that are manifestly unfounded and contradict the logical reasoning and exhaustive analysis of evidence found in the contested judgment.

Parole chiave

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generic criticisms inadmissible appeal Article 337 Penal Code manifestly unfounded procedural costs Cassa delle ammende logical reasoning difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bruzzese Alfonso, nato a Boscotrecase il 17.08.1955 avverso la sentenza del 06/04/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondato rd poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le conclusioni del giudice sono sorrette da argomentazioni logiche, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12