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Ordinanza — n. 50186/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds for appeal against plea bargain verdicts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the preliminary judgment on grounds of non-motivation regarding acquittal causes under Article 129, which do not constitute valid reasons for cassation against a plea bargain verdict. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on general lack of motivation or acquittal causes are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain verdict cassation appeal inadmissible appeal statutory grounds procedural costs difetto di motivazione motivo legale d'esclusione omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOHWTENYH SAFIEM nato a TUNISI( TUNISIA) il 30/06/1982 avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA Let"113~~111 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del :20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novemb