Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and generic reiteration of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cumulative appeals by Sfoco and Genaro inadmissible, ruling that the grievances lacked specificity and merely repeated facts already addressed. The court found the appellants failed to articulate precise legal grounds or new factual elements required for a legitimacy review, instead making generic references to the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to bear procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific legal grounds and factual elements; generic reiteration of lower court reasoning without precise formulation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SFOCO CIRO nato a CASERTA il 23/09/1994 SFOCO GENNARO nato a AVERSA il 23/04/1964 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il cumulativo ricorso è inammissibile, contenendo doglianze prive di specificità e concernenti la riproposizione di critiche sulla ricostruzione del fatto non deducibili in sede di legittimità e già adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte territoriale con corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia e non illogica motivazione;
Ritenuto, in particolare, che non è consentito come nella specie invece avvenuto - fare generico rinvio alle censure articolate con l'atto di gravame, senza indicarne il contenuto, non consentendosi in tal modo alla Corte di individuare le questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879); Considerato, inoltre, che: la sentenza attesta che Tesone Tommaso aveva riconosciuto l'autore della cessione e che anche per le altre cessioni contestate era intervenuto, tra l'altro, il riconoscimento fotografico effettuato nell'immediatezza, attività - quest'ultima - costituente accertamento di fatto che ben può essere oggetto di prova testimoniale (cfr.
Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023); la sentenza fa buon governo del condivisibile principio giusta il quale per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi e a, Rv. 263784); vi è argomentata e non illogica motivazione sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre la Corte territoriale, dichiarando la parziale prescrizione dei reato contestati, ha eliminato l'aumento per la continuazione per gli stessi praticato e ha contenuto la pena per i residui reati a ciascun imputato contestati attestandosi in termini inferiori alla media edittale; la sentenza afferma, senza specifica contestazione, che non vi era stato specifico e tempestivo motivo di appello sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., aggiungendo, ad abundantiam, che la reiterazione delle condotte quale emergente dai fatti oggetto di contestazione nel processo era comunque ostativa al suo riconoscimento;
Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di ciascun ricorrente di sopportare delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il