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Ordinanza — n. 50176/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding insufficient evidence in abbreviated trial. Appeal cannot challenge merit-based evidence evaluation without specific proof of distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50176/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of evidence, which is outside the scope of cassation review. The appellant argued insufficient proof for criminal liability, but the lower court had already assessed the phone intercepts and buyer statements without specific allegations of distortion. The court ruled that such challenges to the merit-based evaluation of evidence are not permitted in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the substantive evaluation of evidence or the sufficiency of the proof framework unless specific allegations of evidence distortion are made.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility abbreviated trial procedure evidence evaluation review insufficient proof argument merit-based assessment scemata imputabilità partecipazione al reato altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HACHIMI MUSTAPHA nato il 04/01/1981 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, El Hachimi Mustapha, condannato alle pene di legge all'esito del giudizio abbreviato per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per l'insufficienza del quadro probatorio;

Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da contestazioni di travisamento delle prove, estranea al sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte territoriale valorizzato le risultanze delle intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni degli acquirenti di sostanza stupefacente senza, peraltro, che il generico ricorso contesti specificamente le argomentazione spese per le cessioni avvenute nei confronti dei diversi acquirenti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre