Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds for appeal against plea bargain verdicts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted for challenging plea bargain verdicts. The appellant argued violations of procedural rules and lack of reasoning regarding the imposed sentence, but these grounds do not fall under the narrow statutory categories allowed for such appeals. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to specific statutory grounds, and appeals raising general procedural defects or sentencing errors are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRO MIRKO GIANNI GIUSEPPE nato a PAVIA il 28/12/1984 avverso la sentenza del 30/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AOSTA NRIOCKWANinamelaciwitli0 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, anche in relazione alla pena applicata, in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novemb