Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding denial of minor profit circumstance in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the ground raised concerned the punitive treatment rather than the substantive conviction. The appellant argued for the minor profit circumstance under Article 62, Section 4 of the Penal Code, but the lower court had already adequately evaluated the lack of special minor profit. Consequently, the court ruled that this issue is not reviewable at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals concerning the denial of the minor profit circumstance are inadmissible in proceedings for legality as they pertain to the punitive treatment and merit evaluation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOHARI SAMI nato a CARPI il 11/09/2000 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Johari Sami, condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione e 800 C di multa per il reato continuato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive - in questa sede meramente riprodotte - avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato, con valutazione di merito qui insindacabile, le ragioni per cui non poteva dirsi conseguito un lucro di speciale tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 202