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Ordinanza — n. 50171/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50171/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARNO GIUSEPPE nato a POLLENA TROCCHIA il 24/11/1981 avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di NOLAI~Wgg:garzi udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'impugnazione presentata da Giuseppe Di Sarno avverso la sentenza pronunciata il 3 febbraio 2021 dal Tribunale di Nola è inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50171/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore colpa del patrocinatore diritto a un ricorso effettivo permesso di promuovere un procedimento penale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARNO GIUSEPPE nato a POLLENA TROCCHIA il 24/11/1981 avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di NOLAI~Wgg:garzi udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'impugnazione presentata da Giuseppe Di Sarno avverso la sentenza pronunciata il 3 febbraio 2021 dal Tribunale di Nola è inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023.