Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specific criticism of lower court's reasoning on fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Ricci's appeal inadmissible because it failed to provide specific criticism of the lower court's arguments regarding his fraudulent intent. Ricci argued he acted without fault by requesting agricultural aid while unaware of his preventive surveillance status, but the appeal merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The court ruled that appeals must directly challenge the specific reasoning of the judgment to be admissible in a legitimacy proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal in a criminal case is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without offering a specific and distinct critique of the reasoning used to reach the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI FRANCESCO nato a MASSAFRA il 29/11/1971 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Francesco Ricci, condannato alle pene di legge all'esito del giudizio abbreviato per il reato di frode comunitaria di cui all'art. 2 I. 898/1986, in relazione all'indebito conseguimento di contributi per l'agricoltura, non spettanti per essere egli sottoposto alla (non dichiarata) misura di prevenzione della sorveglianza speciale, deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. sui rilievo che aveva incolpevolmente richiesto l'erogazione dell'aiuto ignorando di dover dichiarare la sottoposizione a misura e, comunque, ritenendo fosse suo dovere attivarsi per avere una stabile e onesta occupazione;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che ha non illogicamente attestato la sussistenza del dolo, ovviamente non escluso dall'obbligo di attivarsi per trovare - nel rispetto della legge - stabile ed onesta occupazione (e ciò a prescindere dal fatto che detto profilo neppure risulta specificamente devoluto con il gravame di merito, secondo il non contestato riepilogo dei motivi di appello fatto nella sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novemb