Ordinanza — n. 50164/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRISSI BOUAZZA nato il 17/03/1972 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Drissi Bouzza, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, deduce genericamente violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena e relativo vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50164/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei dati di fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforme sorretta da articolata e non illogica motivazione; Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRISSI BOUAZZA nato il 17/03/1972 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Drissi Bouzza, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, deduce genericamente violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena e relativo vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto;
Considerato che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei dati di fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforme sorretta da articolata e non illogica motivazione; Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023