Ordinanza — n. 50163/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESCHISI SETTIMO nato a PALERMO il 05/08/1952 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Settimo Meschisi, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 171 ter I. 22/1941 e 648, cpv., cod. pen., deduce genericamente la violazione delle citate disposizioni incriminatrici, lamentando l'omesso esame di punti decisivi che regolano la materia senza in alcun modo indicare quali essi siano;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50163/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, pertanto, che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei dati di fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforme sorretta da articolata e non illogica motivazione; Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESCHISI SETTIMO nato a PALERMO il 05/08/1952 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Settimo Meschisi, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 171 ter I. 22/1941 e 648, cpv., cod. pen., deduce genericamente la violazione delle citate disposizioni incriminatrici, lamentando l'omesso esame di punti decisivi che regolano la materia senza in alcun modo indicare quali essi siano;
Considerato, pertanto, che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei dati di fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforme sorretta da articolata e non illogica motivazione; Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023.