Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating appellate arguments and raising new defenses late.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the first ground as a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The second ground was rejected because the defense of particular triviality was raised for the first time in cassation, violating procedural preclusion rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Arguments already examined and rejected at the appellate level cannot be re-deduced in cassation, and new causes of non-punibility cannot be raised for the first time in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCI KAZIM nato il 12/01/1975 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cuUSrrz-PKazim lamenta violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi della mera reiterazione di profili di censura già dedotti con l'appello, adeguatamente vagliati e disattesi con?ati'motivazione non manifestamente illogica ed in questa sede, pertanto, non ulteriormente scrutinabili; ed invero, la sentenza ha non illogic:amente argomentato le ragioni - con cui il generico ricorso neppure si confronta - per le quali era stata disattesa la tesi difensiva circa la asserita consegna della documentazione fiscale al commercialista dell'epoca, frutto di dichiarazioni tardive e fondata sulla produzione soltanto parziale di una querela sporta contro il commercialista che conteneva dichiarazioni in parte certamente false perché smentite dalle prove assunte in giudizio; quanto all'ulteriore profilo di doglianza, concernente la mancanza di prova dell'istituzione della contabilità, si osserva che, da un lato, tral:tasi di tesi incompatibile con quella di cui si è appena detto e, d'altro lato, stando alla sentenza impugnata, sul punto non contestata, si tratta di doglianza non specificamente dedotta con il gravame di merito sulla quale non s'imponeva dunque alcuna motivazione da parte del giudice di appello;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile per la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., non avendo il ricorrente allegato di aver chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., divenuto nella specie applicabile a seguito della modifica operata al primo comma dalla c.d. riforma Cartabia, con motivi aggiunti all'atto di appello o, quantomeno, in sede di discussione del giudizio di secondo grado, come pure era possibile fare, sicché la richiesta non può essere in questa sede proposta per la prima volta (cfr., in motivazione, Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133; trattasi di orientamento già affermato dalla maggioritaria, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte c:on riguardo ai processi pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore dell'art. 131 bis cod. pen., essendosi appunto affermato che la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. peri., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità:
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo Rv. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr. Rv. 272789; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dlichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i